PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Estensione dei soggetti destinatari e variazioni dei termini per la regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 76 della legge n. 448 del 1998).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni concernenti la possibilità di regolarizzare la posizione debitoria per contributi previdenziali ed assistenziali omessi, di cui all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano a tutti i datori di lavoro e a tutti i soggetti tenuti per legge ai versamenti per i contributi previdenziali ed assistenziali, per tutte le fattispecie di evasione contributiva e differita relative ai periodi contributivi maturati fino al mese di settembre 2006.
      2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 76 della legge n. 448 del 1998. Il termine per la presentazione della domanda di regolarizzazione contributiva e per il versamento della prima rata è fissato al 31 maggio 2007.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge n. 338 del 1989).

      1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389. I provvedimenti adottati sulla base della citata disposizione rimangono privi di effetti.

 

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Art. 3.
(Norme in materia di retribuzione imponibile ai fini contributivi, previdenziali ed assistenziali).

      1. La determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, previdenziali ed assistenziali è disciplinata esclusivamente dall'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e dall'articolo 29 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e i minimali di retribuzione giornaliera ai fini contributivi sono quelli determinati ai sensi del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, tenendo conto, comunque, di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 4.
(Sanzioni amministrative in materia di lavoro e di legislazione sociale).

      1. Alle sanzioni amministrative relative ad infrazioni di norme in materia di lavoro e di legislazione sociale si applica l'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 5.
(Sospensione dei provvedimenti esecutivi).

      1. I provvedimenti di esecuzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto delle domande di regolarizzazione e subordinatamente al

 

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pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 1.

Art. 6.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990).

      1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, si estendono anche alle cooperative, per i rapporti di lavoro dipendente o assimilato instaurati con i propri soci. Ai fini dei medesimi rapporti di lavoro le cooperative sono considerate a tutti gli effetti datori di lavoro.